Pubblicati i Nuovi Limiti Università Non Statali

  • Feb, Ven, 2025

L’articolo 15, comma 1, lettera e), TUIR, disciplina la detrazione per le spese d’istruzione relative alla frequenza di corsi universitari. Secondo tale disposizione:

“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”.

In particolare, nel caso di frequenza di:

  • università statali, è ammesso in detrazione (19%) l’intero importo corrisposto a titolo di spese di frequenza;
  • università non statali, la detrazione va calcolata considerando gli importi stabiliti annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministero dell’università e della ricerca (MUR).

Per il periodo di imposta 2024, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato il Decreto 20 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2025, n. 19.

Il citato Decreto ha confermato senza alcuna modifica gli importi che erano stati stabiliti per il 2023 dal Decreto MUR 7 dicembre 2023 (G.U. 30 gennaio 2024, n.24).

Importi di riferimento per il 2024 I valori di riferimento sono distinti in base:

  • all’area disciplinare di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanisticosociale);
  • alla sede territoriale dei corsi, distinguendo tra Regioni del Nord, Centro, Sud ed Isole.

A seguire si riporta la tabella contenente gli importi massimi di spesa per il 2024:

Il Decreto in esame precisa, inoltre, che:

  • per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:

➤ € 3.900,00, per il Nord;

➤ € 3.100,00, per il Centro;

➤ € 2.900,00, per il Sud e le Isole;

  • a tutti gli importi di riferimento, siano essi spese universitarie o spese per dottorato, specializzazione o master universitari, deve essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3, Legge n. 549/1995.

Classi di laurea e zone geografiche di riferimento

In allegato al Decreto 20 dicembre 2024, sono riportate in forma tabellare le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari nonché le zone geografiche di riferimento.

In relazione al 2024 (Mod. 730/2025) è stata riproposta senza alcuna modifica l’elencazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico utilizzata ai fini dell’indicazione delle spese sostenute nel 2023 (Mod. 730/2024).

Si segnala, invece, che nell’elencazione dei corsi di laurea magistrale per il 2024 non è più presente il corso di “Conservazione dei beni architettonici e ambientali” (classe LM-10) che fino allo scorso anno era annoverato nell’area scientifico-tecnologica.

Chiarimento sul calcolo degli importi detraibili

Si propongono le indicazioni contenute nella Guida alle agevolazioni 2024 (riferita al periodo d’imposta 2023) che si ritengono valide ed applicabili anche per il 2024:

  • i limiti individuati si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente citati nel Decreto;
  • il limite individuato dal Decreto Ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, è necessario verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test:

➤ se si è iscritto, le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto;

➤ se non si è iscritto a nessun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;

  • nel limite di spesa individuato dal Decreto Ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo;
  • qualora il corso di studio sia tenuto in sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, va considerata l’area geografica in cui si svolge il corso;
  • qualora lo studente, nel periodo di imposta:

➤ abbia cambiato facoltà o corso di studio ed abbia quindi sostenuto spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, va considerato il limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili previsti dal Decreto;

➤ abbia sostenuto spese per frequenza di corsi istituiti presso università sia statali che non statali, la detrazione va calcolata, per le spese di frequenza:

– di università statali, sull’intero importo

– di università non statali, entro i limiti previsti dal Decreto MUR;

  • nel caso in cui lo studente, nel medesimo anno, sostenga spese per la frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea sia di corsi post-laurea, va considerato il limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post-universitario.

Corsi di studio universitario e post-universitario all’estero

La detrazione è ammessa anche per le spese di frequenza di corsi di studio universitario e post-universitario all’estero. Per determinare l’importo massimo detraibile è necessario fare riferimento a quello stabilito dal Decreto MUR per la frequenza di corsi di istruzione:

  • appartenenti alla medesima area disciplinare (per i corsi di studio) e
  • con sede nella zona geografica in cui ha domicilio fiscale il contribuente.

Corsi di laurea presso università telematiche

Per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche valgono le regole di detraibilità previste per le università non statali (Circolare n. 18/2016, punto 2.3). Va quindi fatto riferimento all’area disciplinare del corso e alla regione in cui ha sede legale l’università, per quanto riguarda l’individuazione della zona geografica.

Corsi di teologia

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie, sono detraibili nella misura stabilita per i corsi afferenti all’area disciplinare “Umanistico-sociale” (Circolare n. 18/2016, punto 2.2).

Per ragioni di semplificazione, la zona geografica deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso, anche se lo stesso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Tracciabilità del pagamento, rimodulazione e riduzione della detrazione

La detrazione per le spese di istruzione universitaria:

  • è soggetta a rimodulazione all’aumentare del reddito, in applicazione delle previsioni di cui al comma 629, Legge n. 160/2019.

La detrazione è pertanto attribuita interamente se il reddito non è superiore a € 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a € 240.000. Oltre tale importo, non è attribuita alcuna detrazione (art. 3-bis, art. 15, TUIR);

  • è soggetta alla ulteriore riduzione di € 260,00 prevista, per il solo periodo d’imposta 2024, dall’art. 2, D.Lgs. n. 216/2023, in presenza di un reddito superiore a € 50.000; si ricorda che la riduzione va operata successivamente alla rimodulazione della detrazione di cui al punto precedente;
  • spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, in applicazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti disposto dal comma 679, Legge n. 160/2019.

Come fruire della detrazione nel Mod. 730/2025

Le spese per la frequenza di corsi universitari, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, sostenute nel corso del 2024, vanno indicate nei righi generici (da E8 a E10) del Mod. 730/2025, con il codice 13.

In particolare, va indicato l’importo corrisposto nel 2024 interamente, nel caso di università statali, ovvero nei limiti massimi stabiliti dal D.M. 20 dicembre 2024, nel caso di università non statali.