Requisiti per la fruizione della NASpI a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

  • Feb, Ven, 2025

Con l’articolo 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025, in merito alla NASpI, è stato aggiunto un nuovo requisito contributivo all’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che modifica le condizioni di accesso alla prestazione per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025.

La modifica prevista dalla legge di bilancio è inerente al nuovo requisito contributivo:

Per gli eventi di disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2025, qualora il lavoratore, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria, abbia interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione deve collocarsi nel periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.

Il requisito delle 13 settimane non è richiesto nei seguenti casi:

Dimissioni per giusta causa;

Dimissioni nel periodo tutelato di maternità e paternità (art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151);

Risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della Legge 15 luglio 1996, n. 604.

Esempio pratico:

Un lavoratore cessa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda A per dimissioni volontarie il 10 gennaio 2025 e si rioccupa presso un nuovo datore di lavoro il 16 febbraio 2025. Questo rapporto termina con licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 aprile 2025. Non avendo maturato le 13 settimane di contribuzione tra i due eventi, il lavoratore non può accedere alla NASpI. Viceversa, se il licenziamento avviene il 20 giugno 2025, avendo maturato il requisito contributivo, potrà accedere alla prestazione.

NOTA BENE: nulla è variato per i contratti a tempo determinato.