Successioni: novità 2025

  • Feb, Ven, 2025

Ad ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, che, oltre ad altri interventi, introduce interessanti novità in materia di imposte di successione e donazione che dovranno essere corrisposte senza più dover attendere l’invio dell’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova modalità di calcolo dell’imposta di successione si applica ai decessi avvenuti dal 01/01/2025.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere, tramite messaggio sul proprio sito, che il nuovo software aggiornato sulla scorta dell’attuale normativa è ancora in fase di predisposizione; pertanto ad oggi è possibile presentare in via telematica soltanto le successioni con date di decesso avvenute entro il 31/12/2024, per chi ha urgenza di presentare la dichiarazione di successione potrà utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

Vediamo quali novità comporta il nuovo decreto. Tra le principali modifiche si segnala quanto segue:

  • la riconduzione, nell’ambito del Testo unico, delle modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie;
  • l’applicazione dell’imposta anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a titolo gratuito, in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”, ricomprendendo in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, introducendo una specifica disciplina;
  • l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso;
  • la previsione dell’applicazione di un’aliquota più elevata quando il disponente o il trustee versano il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, senza tener conto delle franchigie, qualora non sia possibile determinare la categoria di beneficiari;
  • la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d’azienda familiare;
  • la previsione in base alla quale le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni;
  • la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all’invio telematico. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti;
  • l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria;
  • la previsione secondo cui l’Agenzia delle entrate, qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, siano incomplete o infedeli, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale. Inoltre, viene eliminata la misura fissa degli interessi, che in precedenza il Testo Unico fissava nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

Imposte ipotecaria e catastale

La norma modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, accorpando le due categorie di imposte.

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

Il provvedimento interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale viene consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Intestazioni catastali

Sono state introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, mediante una semplificazione dei relativi adempimenti tributari.

Nello specifico, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.

L’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari nel caso in cui venga meno la titolarità di qualcuno di essi ed è configurabile sia nella quota ereditaria sia nel legato, deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, esente da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti di cui sopra.

Sistema vigente

Le modifiche, in vigore il 3 ottobre 2024, saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2025. Come disposto dal Testo Unico del 1990, e sino al 1° gennaio 2025, l’imposta viene liquidata dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in base alle indicazioni riportate nella dichiarazione di successione e nelle dichiarazioni sostitutive, se presenti.

Lo schema attuale è il seguente:

  1. una volta quantificata l’imposta dovuta, l’ufficio, provvede alla notifica dell’avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento;
  2. tale notifica avviene entro tre anni dal momento della registrazione della dichiarazione;
  3. Gli interessati, poi, devono corrispondere l’imposta entro il termine di 60 giorni dalla notifica; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione dell’importo secondo le modalità previste e ove possibile.

Novità 2025

In questo sistema si innesta la suddetta delega fiscale che, all’art. 10, indica tra gli obiettivi e i principi da perseguire, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina dei singoli tributi e delle imposte.

Tra gli elementi maggiormente innovativi, spicca l’introduzione del principio dell’autoliquidazione, che consente ai contribuenti di autoliquidare l’imposta di successione e donazione senza attendere che l’Agenzia delle Entrate provveda alla suddetta notifica dell’avviso di liquidazione.

La legge delega viene attuata dal decreto legislativo n. 139/2024, che, mantenendosi fedele ai principi sopra richiamati, disciplina l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione.

  • Con questa impostazione, l’imposta autoliquidata diviene quella “principale” e deve essere versata autonomamente dal contribuente entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
  • Rimane comunque fermo l’obbligo, già previsto dall’attuale normativa, relativo al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo al momento dell’invio della dichiarazione.
  • Vi sono poi ulteriori novità che riguardano anche altri aspetti della disciplina sull’imposta di successione e donazione. Nello specifico, e sempre in un’ottica di semplificazione, viene meno la necessità di allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali degli immobili indicati, e gli atti di alienazione a titolo oneroso degli ultimi sei mesi ed i relativi compensi;
  • Rimane invece fermo l’obbligo di allegazione del prospetto di liquidazione.

Inoltre, si prevede la possibilità di presentare la dichiarazione di successione esclusivamente in modalità telematica, con un’eccezione per i soggetti non residenti che possono provvedere mediante raccomandata.

Dobbiamo dunque attendere il “nuovo” Testo Unico in materia di successioni e donazioni, contenente le sopraindicate modifiche, che dovrebbero avere anche lo scopo di favorire ed accelerare la procedura di riscossione delle relative imposte.