Gli Acconti Irpef e Imposte Sostitutive 2025 nel Mod. 730
Il D.Lgs. n. 216/2023, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera a), Legge n. 111/2023, ha rivisto la struttura dell’IRPEF per il 2024. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del medesimo Decreto, per la determinazione degli acconti IRPEF 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le regole in vigore per il 2023.
In sede di compilazione del Mod. 730/2025, il contribuente, oltre all’imposta a saldo relativa al periodo d’imposta 2024, può essere tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta che sarà dovuta per il 2025.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023, la determinazione dell’acconto IRPEF 2025 (e relative addizionali) va effettuata considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata secondo le regole in vigore per il periodo di imposta 2023, ovvero in pratica “ignorando” le novità apportate all’IRPEF per il 2024.
Il contribuente, inoltre, in sede di Mod. 730/2025, determina anche gli acconti eventualmente dovuti sulle imposte sostitutive di seguito elencate:
- imposta sostitutiva sui redditi di locazione di immobili in regime di “cedolare secca”;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.
Da quest’anno è possibile dichiarare i compensi relativi all’attività di lezioni private e ripetizioni che si intende assoggettare ad imposta sostitutiva anche mediante il Mod. 730 (nuovo quadro M) determinando conseguentemente l’eventuale acconto di imposta sostitutiva dovuto per il 2025.
Di seguito si espongono le principali novità relative alla determinazione dell’acconto IRPEF 2025, nonché degli acconti dovuti in relazione alle sopra citate imposte sostitutive.
Si ricorda che in caso di dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius non sono dovuti acconti d’imposta.
Determinazione dell’acconto IRPEF
Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto IRPEF:
- in base all’imposta dovuta per i redditi dell’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi (c.d. metodo storico);
- in base all’imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l’anno in corso (c.d. metodo previsionale).
Metodo “storico”
Il metodo storico consiste nel considerare come base di calcolo ai fini dell’acconto l’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno di riferimento e relativa al periodo d’imposta precedente.
In deroga a tale previsione, la determinazione dell’acconto IRPEF 2025 (e relative addizionali) avviene considerando come base di calcolo non l’imposta dovuta per il periodo 2024, bensì l’imposta che si sarebbe determinata per il 2024 applicando le regole in vigore per il periodo 2023.
Le operazioni di ricalcolo sono effettuate direttamente dal soggetto che presta assistenza fiscale, nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3. In particolare:
- il reddito complessivo rideterminato trova indicazione al rigo 138 del Mod. 730-3, mentre
- l’importo relativo al rigo differenza rideterminato viene esposto al successivo rigo 139.
Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2025, non va pertanto fatto riferimento, come usuale, all’importo
del rigo “Differenza” (rigo 60, Mod. 730-3), bensì a quello del rigo 139 “Importo su cui calcolare l’acconto”, risultante dal ricalcolo sopra accennato.

L’acconto IRPEF è stabilito nella misura del 100% del rigo 139 ed è possibile distinguere tre casi specifici:
1. Acconto non dovuto
L’acconto IRPEF non deve essere trattenuto se l’importo di rigo 139 del Mod. 730-3 non è superiore a € 51,65.
Tenendo conto che gli importi in dichiarazione sono espressi all’unità di euro, l’acconto non è dovuto se nel rigo 139 è indicato un importo inferiore a € 52,00.
2. Acconto in unica soluzione
Qualora l’importo di rigo 139 del Mod. 730-3 sia pari o superiore a € 51,65, ma inferiore ad € 257,52, l’acconto è trattenuto nella misura del 100%, in unica soluzione, sulla retribuzione di competenza del mese di novembre.
Tenendo conto che gli importi in dichiarazione sono espressi all’unità di euro, l’acconto va trattenuto in unica soluzione se nel rigo 139 è indicato un importo pari o superiore a € 52,00, ma inferiore a € 258,00.
3. Acconto in duplice soluzione
Qualora l’importo di rigo 139 del Mod. 730-3 sia pari o superiore a € 257,52 (arrotondato a € 258,00), l’acconto deve essere trattenuto in due rate:
- con la prima retribuzione utile (dipendenti) ————–
- a novembre

Si segnala per completezza che la rideterminazione degli acconti è richiesta, ai sensi dell’art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. n. 171/2005, anche in presenza di proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di unità da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.
Tali proventi, da quest’anno, sono esposti nel rigo M35 del nuovo quadro M, Mod. 730/2025.
Acconti e dichiarazione congiunta
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, la determinazione degli acconti dovrà tener conto delle seguenti situazioni:
1. il rigo 139 del Mod. 730-3 di uno dei contribuenti risulta positivo e quello dell’altro contribuente risulta negativo. Va fatta la somma algebrica dei due valori e tale risultato sarà di riferimento per la determinazione dell’acconto.
In tal caso l’acconto, se dovuto (si vedano i limiti riportati precedentemente), deve essere imputato per intero al contribuente che presenta il rigo differenza con segno positivo;
2. il rigo 139 del Mod. 730-3 di entrambi i coniugi risulta positivo. Ogni coniuge determina l’acconto facendo riferimento al proprio rigo 139, anche ai fini della valutazione del tipo di versamento (in unica o doppia soluzione).
Metodo “previsionale”
Nella redazione del prospetto di liquidazione il soggetto che presta assistenza fiscale deve tenere conto dell’eventuale scelta che il lavoratore dipendente o pensionato ha fatto in relazione al versamento dell’acconto dovuto mediante la compilazione del quadro F, Mod. 730.
Qualora nell’anno successivo ritenga di realizzare redditi inferiori o di presentare una minor imposta, il contribuente ha infatti la facoltà di versare un minor (o nessun) acconto, senza incorrere in sanzioni, utilizzando il c.d. metodo previsionale, purché la somma degli acconti versati in base alla stima sia almeno pari al 100% del rigo “Differenza” della dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2026 (con riferimento ai redditi 2025).
Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023, nella determinazione dell’acconto IRPEF 2025 (e relative addizionali) secondo il metodo “storico” si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata secondo le regole in vigore per il 2023.
Il contribuente può ritenere di avere un’imposta 2025 inferiore a quella conseguita e dichiarata nel 2024 a seguito, ad esempio:
- di maggiori oneri deducibili o detraibili;
- della scelta dell’opzione per il regime della cedolare secca a decorrere dal 2025, in relazione a redditi di fabbricati assoggettati a tassazione ordinaria nel 2024.
È comunque consigliabile mantenere criteri prudenziali nel calcolo dell’acconto in base a stima, viste le molteplici variabili che possono condizionare la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
Se la previsione dovesse risultare inesatta, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente – risultando pertanto dovuto un maggiore importo di acconto – troveranno applicazione le sanzioni per insufficiente versamento, fatta salva la possibilità di regolarizzare tale violazione mediante ravvedimento operoso.
Richiesta di versamento di minor o nessun acconto IRPEF
Il contribuente può richiedere che venga versato un minore acconto o nessun acconto come segue:
- i righi relativi agli acconti non vanno compilati quando il contribuente ha barrato l’apposita casella del quadro F, rigo F6, col. 1 con la quale chiede, sotto la propria responsabilità, di non effettuare alcun versamento d’acconto;
- l’acconto va proporzionalmente ridotto quando il contribuente ha compilato l’apposita casella del quadro F, rigo F6, col. 2, con la quale richiede di effettuare un minor versamento d’acconto.
La richiesta di ridurre o non versare l’acconto d’imposta può comunque essere effettuata, con apposita comunicazione, entro il 10 ottobre 2025; in tal caso la riduzione o il mancato versamento riguarderà esclusivamente la seconda o unica rata d’acconto da versare entro novembre.
La comunicazione va sempre presentata al datore di lavoro/ente pensionistico, anche nel caso di assistenza fiscale prestata dal CAF o professionista abilitato.
Determinazione degli acconti di imposte sostitutive
Tramite compilazione del Mod. 730/2025 è possibile determinare gli acconti dovuti sulle seguenti imposte sostitutive:
- imposta sostitutiva dovuta per redditi di immobili locati a “cedolare secca”.
A decorrere dal periodo d’imposta 2024, l’art. 1, comma 63, lett. a), Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha innalzato l’aliquota dal 21% al 26% in caso di destinazione alla locazione breve con opzione per la cedolare secca, per il secondo/terzo/quarto immobile, per ciascun periodo d’imposta.
Nel caso di locazione di più di un immobile sarà quindi determinato un acconto in misura più elevata rispetto al passato, considerato l’aumento dell’aliquota;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- imposta sostitutiva dovuta per compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni.
Da quest’anno i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni per i quali si intende applicare l’imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria, possono essere dichiarati nel Mod. 730/2025 mediante il nuovo quadro M. Conseguentemente, si possono determinare nel Mod. 730 i relativi acconti dovuti per il 2025, che andranno comunque versati mediante il Mod. F24.
Alle sopra citate imposte si applicano le stesse modalità di versamento in acconto e a saldo previste per l’IRPEF, pertanto l’acconto:
- non è dovuto, se l’importo del rigo di riferimento non supera € 52,00;
- è dovuto se l’importo del rigo di riferimento supera € 52,00:
- in unica soluzione, a novembre, se è pari o inferiore € 258,00;
- in due rate, se è superiore a € 258,00:
- prima rata nella misura del 40% entro il 30 giugno 2025 o 30 luglio 2025 con maggiorazione;
- seconda rata nella misura del 60%, entro il 1° dicembre 2025.

Gli acconti da versare devono tenere conto dell’eventuale scelta operata dal contribuente nel quadro F, Mod. 730, con il quale, sotto la propria responsabilità, può chiedere di versare un minore o nessun acconto anche in relazione alle imposte sostitutive.

Al fine di gestire le richieste di minore o nessun acconto di imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni nel rigo F6, quadro F, Mod. 730/2025 sono state inserite le nuove colonne 14 e 15.

Si ricorda che IVIE, IVAFE, imposta sulle cripto-attività e imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, nonostante siano liquidate con il Mod. 730, non sono trattenute dal datore di lavoro in busta paga: è lo stesso contribuente che deve provvedere al versamento con Mod. F24.
A tal fine occorrerà utilizzare i seguenti codici tributo:
La sezione “Dati per la compilazione del modello F24” del Mod. 730-3/2025 (righi da 501 a 545 per il dichiarante e da 551 a 595 per il coniuge) dettaglia gli importi a credito e debito per ogni imposta ed il codice tributo da utilizzare per la compilazione del modello di versamento.