Rimborso 730 all’ex dipendente: deve pagarlo il precedente datore di lavoro
Cosa succede al rimborso fiscale quando, dopo aver presentato il modello 730, il contribuente cambia lavoro oppure interrompe il rapporto con l’azienda indicata come sostituto d’imposta? Il credito non viene perso: in linea generale, deve essere erogato dal precedente datore di lavoro.
Cambio di lavoro dopo il modello 730
Può accadere che un lavoratore presenti il modello 730 indicando il proprio datore di lavoro come sostituto d’imposta e che, prima dell’effettuazione del conguaglio, il rapporto lavorativo termini per dimissioni, licenziamento o altra causa.
La cessazione del rapporto non fa venir meno il diritto al rimborso maturato con la dichiarazione dei redditi. Anche se il contribuente è stato assunto da un’altra azienda o si trova momentaneamente senza lavoro, il conguaglio a credito resta a carico del sostituto d’imposta indicato nel modello 730.
In altre parole, sarà il precedente datore di lavoro a dover corrispondere il rimborso fiscale all’ex dipendente.
Come viene erogato il rimborso
Il vecchio sostituto d’imposta deve effettuare il rimborso utilizzando le somme disponibili derivanti dalle ritenute fiscali operate sui compensi corrisposti agli altri dipendenti.
L’azienda non anticipa quindi il credito con risorse proprie, ma recupera quanto rimborsato attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute da versare all’Erario.
Proprio per questo motivo, qualora l’importo del credito sia elevato oppure le ritenute disponibili siano insufficienti, il pagamento potrebbe richiedere più tempo ed essere effettuato progressivamente.
Cosa accade se il rimborso non viene effettuato
Se il precedente datore di lavoro non esegue il conguaglio a credito, il contribuente non perde comunque le somme spettanti.
Il credito potrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo e utilizzato per ottenere il rimborso oppure per compensare eventuali imposte dovute. È quindi importante conservare il modello 730, il prospetto di liquidazione e tutta la documentazione relativa al mancato pagamento.
Regole diverse in presenza di un debito
La procedura cambia se dal modello 730 emerge un debito fiscale.
Quando il rapporto di lavoro è già terminato e il sostituto non dispone più di una retribuzione sulla quale applicare le trattenute, deve comunicare tempestivamente al contribuente gli importi dovuti. Sarà quindi l’interessato a dover effettuare direttamente il pagamento tramite modello F24.
In caso di temporanea assenza di retribuzione, il contribuente può chiedere che la somma venga trattenuta su eventuali compensi erogati entro la fine dell’anno. In questa ipotesi si applica un interesse dello 0,40% per ogni mese di ritardo.
Il credito fiscale non si perde
La conclusione del rapporto di lavoro successiva alla presentazione del modello 730 non annulla il diritto al rimborso. Il contribuente deve però verificare che il conguaglio venga correttamente eseguito dal precedente sostituto d’imposta oppure, in caso contrario, che il credito sia recuperato con la dichiarazione successiva.
Per evitare errori e ritardi è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato, soprattutto quando il cambio di lavoro avviene durante il periodo dei conguagli fiscali.

